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Tabella A
(articolo 1, comma 2)

Livello di funzione
QUALIFICA
FUNZIONE
B
Questore
(Dirigente generale di livello B)
Direttore dell'ufficio centrale ispettivo;
consigliere ministeriale;
C
(dirigente generale di pubblica sicurezza) direttore di ufficio interregionale della Polizia di Stato;
direttore di direzione centrale; ispettore generale capo; consigliere ministeriale;
questore di sede di particolare rilevanza;
direttore dell'Istituto superiore di polizia; dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza.
D
Vice questore
(Dirigente superiore)
Questore in sede; ispettore generale;
consigliere ministeriale aggiunto;
vice questore vicario di sede di particolare rilevanza;
dirigente di servizio nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza;
dirigente di ispettorato o ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio periferico a livello regionale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera; direttore di istituto di istruzione di particolare rilievo; vice direttore dell'Istituto superiore di polizia e della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia, direttore di sezione dell'Istituto superiore di polizia.
E
Vice questore aggiunto
(I dirigente)
Vice questore vicario; direttore di divisione; vice consigliere ministeriale; dirigente di commissariato di particolare rilevanza;
dirigente di ufficio o reparto di particolare rilevanza (capo gabinetto - squadra mobile - digos - immigrazione);
dirigente di ufficio periferico a livello provinciale per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale; dirigente di reparto mobile;
direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di gabinetto di polizia scientifica a livello regionale; dirigente di reparto di volo; dirigente di centro di coordinamento operativo.